Titolo III
Art. 25
Commissariamento
In vigore dal 11 nov 2001
1. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione, accertata dal Ministro vigilante, e su proposta di questo, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla nomina di un commissario, con assunzione di tutti i poteri degli organi di rappresentanza e gestione.
2. Il mandato del Commissario straordinario ha la durata massima di un biennio a pena dello scioglimento dell'ente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-25