Art. 25 · Commissariamento
Titolo III

Art. 25

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Commissariamento

In vigore dal 11 nov 2001
1. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione, accertata dal Ministro vigilante, e su proposta di questo, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla nomina di un commissario, con assunzione di tutti i poteri degli organi di rappresentanza e gestione. 2. Il mandato del Commissario straordinario ha la durata massima di un biennio a pena dello scioglimento dell'ente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-25