Titolo III

Art. 23

Vigilanza governativa

In vigore dal 11 nov 2001
1. All'autorità di vigilanza compete, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, l'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione di cui all', dei piani pluriennali di viabilità, del programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione, dello schema di programma annuale di attività dell'Ente e delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade. 2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse dall'amministratore al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla loro sottoscrizione da parte dei soggetti statutariamente deputati secondo quanto previsto dall', comma terzo, del presente statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-23

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