Titolo II

Art. 19

Comandi

In vigore dal 11 nov 2001
1. Il personale dipendente dell'Ente può essere comandato presso altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici, ove richiesto dagli stessi, per periodi di tempo predeterminati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-19

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