Titolo II
Art. 19
Comandi
In vigore dal 11 nov 2001
1. Il personale dipendente dell'Ente può essere comandato presso altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici, ove richiesto dagli stessi, per periodi di tempo predeterminati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-19