Art. 24 · Norme regolamentari
Titolo III

Art. 24

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Norme regolamentari

In vigore dal 11 nov 2001
1. I regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale sono approvati dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti su proposta dell'amministratore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. I regolamenti di cui al precedente comma devono essere adottati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. I regolamenti di contabilità sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Le delibere del consiglio, di cui al comma 1, devono essere trasmesse ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-24