Art. 6
Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
In vigore dal 8 dic 2007
1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra i diplomatici con grado di Ambasciatore o Ministro plenipotenziario.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i diplomatici, con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i docenti universitari e i dirigenti delle amministrazioni dello Stato in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento è nominato fra i diplomatici con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata.
4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.
4-bis. I capi delle Segreterie dei Vice Ministro sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei vice Ministro interessati.
5. I capi delle Segreterie dei Sottosegretari sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei Sottosegretari interessati.
6. I capi degli uffici di cui al presente articolo, nonché gli esperti a cui sono attribuite le attività di controllo interno, sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N.218.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;233#art-6