Art. 3

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

In vigore dal 8 dic 2007
1. La Segreteria del Ministro, diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Fa parte della Segreteria il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso in relazione al suo incarico. 2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. Tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, due Vice Capo di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, l'altro con funzioni equivalenti, ai fini economici e per tutti gli effetti previsti dalla legge, a quelle di Capo Ufficio. 3. L'Ufficio legislativo attende ai seguenti compiti: provvede all'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione, delle competenti Direzioni generali, elabora l'analisi di fattibilità delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; cura le incombenze relative alla procedura per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e prepara la documentazione relativa; esamina i provvedimenti di iniziativa parlamentare e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni; cura le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, nonché i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri; fornisce consulenza giuridica al Ministro, al vice Ministro e Sottosegretari in materia di diritto interno.... A supporto dell'Ufficio legislativo possono essere chiamati magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nell'ambito del contingente di cui all'. 4. L'Ufficio per i rapporti con il Parlamento attende ai seguenti compiti: assiste il Ministro, i vice Ministro ed i Sottosegretari di Stato nella loro attività parlamentare; segue gli atti parlamentari di controllo ed indirizzo che riguardano il Ministero; cura le risposte agli atti di sindacato ispettivo; segue l'iter parlamentare dei provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa o comunque di interesse del Ministero degli affari esteri; assicura i contatti con i parlamentari. 5. Le segreterie dei vice Ministro e dei Sottosegretari curano il coordinamento degli impegni, la corrispondenza ed i rapporti personali con altri soggetti pubblici e privati e dei vice Ministro dei Sottosegretari in relazione al loro incarico; garantiscono inoltre il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione. 6. Le funzioni di portavoce del Ministro degli affari esteri sono svolte dal capo del Servizio stampa e informazione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;233#art-3

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Funzioni degli uffici di diretta collaborazione (Art. 3 Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo