Art. 2
Uffici di diretta collaborazione
In vigore dal 8 dic 2007
1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli , comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) il Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) l'Ufficio legislativo;
d) l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento;
e) il Servizio di controllo interno...;
e-bis) le segreterie dei vice Ministro;
f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro; l'Ufficio legislativo e l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento costituiscono il settore giuridico-legislativo ed operano in costante raccordo e coordinamento; il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa secondo quanto previsto dall'; le segreterie dei vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministro e dei Sottosegretari.
3-bis. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo, nonché dei Servizi del Ministero.
4. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attività degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, fermo restando quanto disposto dal comma 3.
5. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è definita dal Capo di Gabinetto, su proposta dei capi degli uffici.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 14 novembre 2007, n.218 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, di seguito denominato: "decreto", ovunque ricorra il riferimento: "articoli 3, 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29", lo stesso deve leggersi: "articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;233#art-2