Art. 1
Definizioni
In vigore dal 8 dic 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera c); 12, comma 1, lettere n), o) e q); 13, comma 2, e 17, comma 1;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 14 e 19;
Visto l'articolo 17, commi 14 e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'articolo 45, commi 13 e 23, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, recanti "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267: "Regolamento recante norme per l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Considerato che l' del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999 ha integrato i principi e i criteri direttivi già previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione dei regolamenti degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e che, pertanto, si rende necessario disciplinare alla luce dei predetti principi e criteri direttivi gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri;
Considerato, altresì, che il citato , comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Sentite le Organizzazioni Sindacali in data 21 settembre 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;
Considerato che la Corte dei conti ha omesso la registrazione di alcune parole contenute nell'analogo regolamento disciplinante gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato con le predette omissioni nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001;
Ritenuto quindi opportuno di adeguarsi all'orientamento espresso dalla Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro degli affari esteri;
c) Ministero: il Ministero degli affari esteri;
d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
d-bis) vice Ministro: i Sottosegretari di Stato ai quali è stato attribuito il titolo di vice Ministro.
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N.218.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 14 novembre 2007, n.218 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, di seguito denominato: "decreto", ovunque ricorra il riferimento: "articoli 3, 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29", lo stesso deve leggersi: "articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;233#art-1