Art. 4
Servizio di controllo interno
In vigore dal 5 feb 2010
1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di cui all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N. 218.
3. Il Ministro affida la direzione del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico o composto da tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa. In caso di previsione di un organo con tre componenti, almeno uno è scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario ed il Ministro nomina il presidente anche tra esperti estranei all'amministrazione.
4. Il Servizio redige, con cadenza almeno annuale, una relazione riservata al Ministro sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.
Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attività gestionali dell'amministrazione ed opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N.218.
6. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale che non può superare il numero di sei unità.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 14 novembre 2007, n.218 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, di seguito denominato: "decreto", ovunque ricorra il riferimento: "articoli 3, 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29", lo stesso deve leggersi: "articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;233#art-4