Art. 8

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

In vigore dal 5 feb 2010
1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all', comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 207 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, dopo le parole: "fra estranei alla pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "di norma con l'incarico di Segretario particolare del Sottosegretario"."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;233#art-8

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Segreterie dei Sottosegretari di Stato (Art. 8 Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione) — Testo vigente | Portale Normativo