Art. 7 bis

Personale del vice Ministro.

In vigore dal 8 dic 2007
1. A ciascuna segreteria dei vice Ministro è assegnato fino a un contingente massimo di otto unità, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'. 2. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al comma 1 e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed il contingente di cui all', comma 1, a nominare un esperto nelle materie delegate, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un addetto stampa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;233#art-7-bis

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