Art. 9

Modalità della gestione

In vigore dal 8 dic 2007
1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all', comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei diplomatici o dei dirigenti assegnati al proprio ufficio, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall' del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti. 2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la direzione generale del personale del Ministero, assegnando le necessarie unità di personale.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 14 novembre 2007, n.218 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, di seguito denominato: "decreto", ovunque ricorra il riferimento: "articoli 3, 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29", lo stesso deve leggersi: "articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;233#art-9

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