Capo II

Art. 7

Unità di rilevazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici

In vigore dal 26 lug 2001
1. Le unità di rilevazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici sono: a) le abitazioni; b) gli altri tipi di alloggio, solo se occupati; c) gli edifici. 2. Per abitazione s'intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente, in tutto o in parte, ad uso di alloggio, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili. 3. Per altri tipi di alloggio s'intende la tipologia abitativa, non classificabile come abitazione, che alla data del censimento risulta occupata da una o più persone come dimora stabile o temporanea: baracche, roulottes e simili. 4. Per edificio s'intende una costruzione, dotata di una propria struttura indipendente, di concezione ed esecuzione unitarie, contenente spazi stabilmente utilizzabili da persone per usi destinati all'abitazione o alla produzione di beni o servizi, con le eventuali pertinenze, delimitata da pareti continue, esterne o divisorie e da coperture e dotata di almeno un accesso dall'esterno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-7

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