Capo III

Art. 10

Organi di censimento

In vigore dal 26 lug 2001
1. L'Istat sovrintende a tutte le operazioni censuarie e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento dei censimenti. 2. Per l'esecuzione dei censimenti l'Istat si avvale degli uffici di statistica dei Comuni, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), del Ministero dell'interno e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE). L'Istat può, altresì, avvalersi degli alti enti e organismi del Sistema statistico nazionale. 3. Agli Uffici di statistica dei Comuni e delle CCIAA sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficio di censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale; al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. I Comuni possono svolgere tali funzioni anche in forma associata, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e dell'articolo 30, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione dei compiti di cui all', comma 10, e all'. 4. I Comuni che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di responsabile a un dipendente con adeguata professionalità. 5. I Comuni e le CCIAA possono attribuire le funzioni di cui al comma 3 agli uffici di censimento costituiti per il censimento dell'agricoltura ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197, adottando le misure opportune per adeguare gli uffici stessi ai compiti connessi all'esecuzione dei censimenti di cui all'. 6. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta le operazioni di censimento attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA sono svolte rispettivamente dagli uffici di statistica delle province autonome e della Regione. 7. Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento o dei soggetti incaricati delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'Istat, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, attiva le procedure necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni censuarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-10

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