Capo I
Art. 5
Campo di osservazione del censimento generale dell'industria e dei servizi
In vigore dal 26 lug 2001
1. Il censimento generale dell'industria e dei servizi rileva in ciascun Comune la consistenza numerica delle unità giuridico-economiche e delle loro unità locali, costituite dalle istituzioni pubbliche, dalle istituzioni private, dalle imprese che esercitano la propria attività, anche in forma artigianale, nei settori dell'industria, del commercio, dei trasporti e comunicazioni, del credito e assicurazione e in altri servizi, dalle imprese che esercitano la silvicoltura, la pesca e le attività di trasformazione annesse ad aziende agricole, nonché dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti. Sono incluse nel campo di osservazione tutte le unità iscritte nel registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad eccezione delle unità di rilevazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197.
2. Il censimento generale dell'industria e dei servizi rileva altresì le caratteristiche fondamentali delle singole unità giuridico-economiche e delle loro unità locali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-5