Capo I
Art. 2
Obiettivi
In vigore dal 26 lug 2001
1. Il censimento generale della popolazione:
a) fornisce informazioni sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione;
b) determina la popolazione legale;
c) fornisce dati e informazioni per l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente.
2. Il censimento generale delle abitazioni, che comprende anche il censimento degli edifici, fornisce informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici. Il censimento degli edifici consente, altresì, la normalizzazione degli elenchi comunali degli edifici.
3. Il censimento generale dell'industria e dei servizi fornisce:
a) informazioni sulle principali caratteristiche strutturali del sistema economico dell'industria e dei servizi;
b) dati e informazioni per l'aggiornamento e il completamento degli archivi statistici delle imprese attive e delle istituzioni, costituiti ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-2