Art. 2 · Obiettivi
Capo I

Art. 2

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Obiettivi

In vigore dal 26 lug 2001
1. Il censimento generale della popolazione: a) fornisce informazioni sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione; b) determina la popolazione legale; c) fornisce dati e informazioni per l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente. 2. Il censimento generale delle abitazioni, che comprende anche il censimento degli edifici, fornisce informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici. Il censimento degli edifici consente, altresì, la normalizzazione degli elenchi comunali degli edifici. 3. Il censimento generale dell'industria e dei servizi fornisce: a) informazioni sulle principali caratteristiche strutturali del sistema economico dell'industria e dei servizi; b) dati e informazioni per l'aggiornamento e il completamento degli archivi statistici delle imprese attive e delle istituzioni, costituiti ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-2