Capo I

Art. 1

Date di rilevazione - Disciplina

In vigore dal 26 lug 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Vista la tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni; Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Consultato il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 aprile 2001; Ritenuto di accogliere le indicazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato ad eccezione di quella di cui alla lettera f), seconda parte, che, in ordine alla partecipazione del personale dipendente dagli organi censuari alle operazioni dei censimenti, richiede l'estensione della copertura assicurativa alle prestazioni svolte in orario di servizio, il rimborso delle spese aggiuntive eventualmente sostenute, la limitazione dei compensi alle prestazioni svolte fuori dall'orario di ufficio a prescindere dalla modalità di copertura della spesa; Considerato che: la suddetta indicazione incide sui rapporti di lavoro intercorrenti tra organi censuari e dipendenti; la definizione delle modalità delle prestazioni dei dipendenti deve restare affidata all'autonomia organizzativa degli organi censuari; la copertura assicurativa è fornita da una polizza complessiva che deve evitare ogni possibile duplicazione di copertura; la legge limita la copertura finanziaria delle spese dei censimenti sostenute dagli organi censuari ad un contributo; l'esecuzione dei censimenti attiene all'esercizio della funzione statistica che costituisce attività istituzionale anche degli enti locali (cfr. del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del decreto legislativo n. 322 del 1989) e camerali (cfr. del decreto legislativo n. 322 del 1989); l'accoglimento della suddetta indicazione determinerebbe l'incremento del contributo da assegnare agli organi censuari con la conseguente alterazione del piano finanziario generale dei censimenti che deve tener conto del limite di spesa costituito dalle risorse disponibili; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro della sanità e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente regolamento: . Date di rilevazione - Disciplina 1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il 14o censimento generale della popolazione e il censimento generale delle abitazioni sono fissati nel giorno di domenica 21 ottobre 2001; l'8o censimento generale dell'industria e dei servizi è fissato nel giorno di lunedì 22 ottobre 2001. 2. Il censimento generale della popolazione è riferito alla mezzanotte tra il 20 e 21 ottobre 2001. 3. Lo svolgimento dei censimenti è disciplinato dalle disposizioni delle leggi vigenti, specificamente indicate negli articoli seguenti, e del presente regolamento ed è condotto nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Istat, ai sensi dell' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, anche mediante apposite circolari. Le prescrizioni potranno, in particolare, riguardare la costituzione degli uffici di censimento, le modalità e i tempi di raccolta dei dati, il relativo controllo di qualità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-1

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