Capo I
Art. 4
Campo di osservazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici
In vigore dal 26 lug 2001
1. Il censimento generale delle abitazioni rileva, in ciascun Comune, la consistenza numerica e le caratteristiche delle abitazioni, occupate e non occupate, nonché la sola consistenza numerica degli altri tipi di alloggio occupati.
2. Il censimento degli edifici rileva, in ciascun Comune, la consistenza numerica e le caratteristiche degli edifici ad uso residenziale o misto, nonché, nelle sole località abitate, la consistenza numerica degli edifici ad uso non residenziale e di quelli non utilizzati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-4