Capo II
Art. 9
Questionari e modelli dei censimenti
In vigore dal 26 lug 2001
1. Le notizie che formano oggetto delle rilevazioni censuarie sono raccolte mediante appositi questionari e modelli predisposti dall'Istat, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
2. È fatto divieto di utilizzare, per la raccolta dei dati, questionari e modelli diversi da quelli predisposti dall'Istat e di abbinare alle rilevazioni censuarie altre indagini che non siano disposte dall'Istat, fatto salvo per le province autonome di Trento e di Bolzano, quanto previsto dall', comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-9