Capo I

Art. 3

Campo di osservazione del censimento generale della popolazione

In vigore dal 26 lug 2001
1. Il censimento generale della popolazione rileva, in ciascun Comune, la popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e la popolazione presente, nonché le caratteristiche anagrafiche, di stato civile, socio-economiche e la mobilità territoriale. 2. La popolazione residente censita è considerata popolazione legale. 3. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il censimento rileva, altresì, la consistenza e la dislocazione territoriale dei gruppi linguistici ivi presenti, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato e integrato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, e dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dal decreto legislativo 1o agosto 1991, n. 253.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-3

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