Capo III
Art. 12
Definizione delle basi territoriali
In vigore dal 26 lug 2001
1. Il Sindaco verifica e assicura che i competenti uffici abbiano ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dello stradario, in base a quanto disposto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
2. Il Sindaco attesta che la validazione o il disegno dei confini comunali, delle delimitazioni delle località, dei limiti delle sezioni di censimento, nonché la compilazione della relativa modulistica, siano effettuate dagli uffici competenti, secondo le disposizioni impartite dall'Istat.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-12