Art. 9

Costituzione e ordinamento degli altri uffici, reparti, istituti e strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

In vigore dal 20 giu 2001
(Costituzione e ordinamento degli altri uffici, reparti, istituti e strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) 1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e massima rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa anche attraverso la flessibilità dell'organizzazione degli uffici periferici, alla costituzione ed ordinamento degli uffici, reparti, istituti e strutture della Polizia di Stato di cui all', per quanto non già previsto dal presente regolamento, alla definizione della loro natura e compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonché alla relativa dotazione organica, di personale e di mezzi provvede il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'ambito: a) degli organici complessivi della Polizia di Stato, b) delle complessive assegnazioni dì personale per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione pubblica sicurezza, c) dei posti di funzione individuati a norma dell', d) delle dotazioni tecnico - logistiche esistenti, e) delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie. 2. I decreti di cui al comma 1 relativi ad uffici territoriali con funzioni finali sono adottati, sentite, salvo casi di particolare urgenza, le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti per territorio, tenendo conto delle esigenze funzionali e operative ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'osservanza delle direttive impartite in materia dal Ministro dell'interno Autorità nazionale della pubblica sicurezza. Allo stesso modo si provvede, su proposta del dirigente della struttura centrale, per le articolazioni periferiche degli uffici del dipartimento a composizione interforze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;208#art-9

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