Art. 7 bis
Centri sanitari polifunzionali.
In vigore dal 15 feb 2020
1. I centri sanitari polifunzionali, istituiti per lo svolgimento delle attività diagnostiche, anche di carattere specialistico, finalizzate alla valutazione dell'idoneità al servizio ed alla promozione della salute del personale, statistico-epidemiologiche e agli accertamenti strumentali per la valutazione della salubrità dei luoghi di lavoro, sono posti alle dirette dipendenze degli uffici di coordinamento sanitario competenti per il territorio ove essi hanno sede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;208#art-7-bis