Art. 3 bis

Ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza

In vigore dal 15 feb 2020
1. Le questure delle città metropolitane e di quelle ad esse assimilate di cui alla Tabella A e le otto questure dei capoluoghi di provincia o di regione di cui alla Tabella B, che sono entrambe parte integrante del presente regolamento, hanno un ordinamento differenziato, individuato ai sensi del comma 4. 2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, in considerazione dell'evoluzione delle esigenze operative e funzionali di ciascun territorio, può modificare l'individuazione delle questure di cui alla Tabella B, il cui numero non può in ogni caso essere superiore ad otto, previo rilevamento di indicatori specifici, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). 3. Alle questure di cui al comma 1, in quanto sedi di particolare rilevanza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica. 4. Per le questure di cui al comma 1, al fine di far fronte alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, si provvede con le modalità di cui all', comma 5. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'interno può prevedere che la direzione degli uffici per la trattazione degli affari amministrativo-contabili è affidata a dirigenti di seconda fascia dell'area 1 dell'amministrazione civile dell'interno. All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse, provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell', tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;208#art-3-bis

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