Art. 7 ter
Costituzione ed ordinamento degli Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio, degli Uffici di coordinamento sanitario e dei Centri Sanitari Polifunzionali.
In vigore dal 15 feb 2020
1. Alla costituzione ed all'ordinamento degli uffici di cui agli , alla definizione dei loro compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonché della relativa dotazione organica di personale e di mezzi si provvede con i decreti di cui agli , adottati secondo le rispettive competenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;208#art-7-ter