Art. 6
Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio
In vigore dal 15 feb 2020
1. Il supporto tecnico-logistico sul territorio è svolto, nei settori di rispettiva competenza, dai seguenti uffici, dipendenti dalla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza:
a) centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
b) centri elettronici ed informatici;
c) centri logistici di raccolta di materiali e mezzi;
d) centri motorizzazione;
e) centri infrastrutture.
2. Gli uffici di cui al comma 1 forniscono alla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza i dati per il monitoraggio e l'individuazione del fabbisogno dei beni mobili, immobili e strumentali delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, nonché per la pianificazione e la programmazione degli acquisti e dei lavori e per la successiva conservazione, assegnazione, distribuzione e gestione dei beni nei settori di competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;208#art-6