Art. 7
Uffici di coordinamento sanitario.
In vigore dal 15 feb 2020
1. Gli uffici di coordinamento sanitario, istituiti alle dirette dipendenze della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza presso i capoluoghi di regione e di provincia di cui all'allegata Tabella C, che ne determina la competenza territoriale ed è parte integrante del presente decreto, svolgono funzioni in materia di pianificazione della gestione delle risorse umane e strumentali e di coordinamento delle attività delle strutture sanitarie periferiche.
2. Agli uffici di coordinamento sanitario sono preposti dirigenti superiori medici della Polizia di Stato, nell'ambito della relativa dotazione organica.
3. Alla sistemazione logistica degli uffici di cui al comma 1 provvedono gli uffici sanitari provinciali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;208#art-7