Art. 4

Ordinamento degli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera, e di polizia postale e delle comunicazioni

In vigore dal 20 giu 2001
(Ordinamento degli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera, e di polizia postale e delle comunicazioni) 1. Per le attività di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e di polizia postale e delle comunicazioni sono istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, uffici di livello dirigenziale commisurato all'ambito della rispettiva competenza, anche territoriale, ed al rilievo delle connesse responsabilità, per le funzioni di pianificazione, organizzazione e direzione coordinata dei servizi di polizia attinenti alla specialità, svolti dagli uffici in cui gli stessi sono rispettivamente articolati. 2. Fermi restando i doveri di riferimento ad altre autorità ed organi, derivanti dai rapporti di dipendenza anche funzionale o di collaborazione operativa in ragione dei compiti svolti, gli ufficiali di pubblica sicurezza preposti agli uffici di cui al comma 1 riferiscono tempestivamente al questore su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica. 3. Gli appartenenti agli uffici di cui al comma 1 concorrono, nell'ambito dei compiti inerenti alla specialità, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alle operazioni di polizia svolte dagli uffici di cui all', secondo le disposizioni impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza, anche al fine del coordinamento tecnico-operativo dei servizi da espletarsi oltre l'ambito provinciale e, nell'ambito dei servizi dallo stesso disposti, dal questore. 4. All'articolazione territoriale e funzionale degli uffci di cui al comma 1, alla definizione dei relativi compiti con le connesse dipendenze o relazioni di collaborazione, ed alla relativa dotazione di personale, nonché a quella logistica e di mezzi, quando non fornita dagli enti presso cui sono istituiti o prestano servizio, si provvede con le modalità di cui agli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;208#art-4

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