Art. 1

Oggetto del regolamento

In vigore dal 20 giu 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l' della legge 31 marzo 2000, n. 78, concernente il riordinamento della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1o aprile 1981, n. 121; Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Emana il seguente regolamento: (Oggetto del regolamento) 1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza nelle duali opera il personale della Polizia di Stato e l'ordinamento di quelle centrali limitatamente ai rapporti di dipendenza delle articolazioni periferiche. 2. L'ordinamento centrale dell'amministrazione della pubblica sicurezza è disciplinato dalle disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, anche relativamente alle attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza ed alle attribuzioni e compiti del dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Restano, altresì, ferme le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'appartenenza del personale della Polizia di Stato all'amministrazione della pubblica sicurezza e le relative funzioni, ivi comprese quelle inerenti alle qualità di autorità provinciale e locale di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;208#art-1

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