Art. 2

Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

In vigore dal 15 feb 2020
1. Oltre a quanto previsto dagli della legge 1 o aprile 1981. n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio nei seguenti uffici: a) uffici con funzioni finali: 1 questure, uffci territoriali provinciali per l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato; 2. commissariati distaccati di pubblica sicurezza, direttamente.dipendenti dalle questure, istituitì, ove effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato non devoluti alla competenza di altri uffici; 3. Distretti, commissariati sezionali di pubblica sicurezza e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati sezionali di pubblica sicurezza e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo; 3-bis. sezioni investigative periferiche con competenza territoriale interregionale o interprovinciale, istituite alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le attività di contrasto della criminalità organizzata, con specifico riferimento ai delitti indicati all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 4. ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi gli speciali compiti di cui all'; 5. uffici periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera; 6. reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per i compiti di cui all'articolo 33 della legge I o aprile 1981, n. 121; 7. reparti, centri o nuclei istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure, per particolari attività operative che richiedono l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali; b) uffci, centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto: 1. Istituto superiore di polizia; 2. istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del diparti-mento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale; 3. uffici di coordinamento sanitario, centri sanitari polifunzionali ed altre strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite; 4. centri interregionali o regionali di polizia scientifica, anche con funzioni di coordinamento territoriale dei centri provinciali di polizia scientifica e delle sezioni di polizia scientifica, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza; 5. centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, centri elettronici ed informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi, centri motorizzazione e centri infrastrutture,, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 22 GIUGNO 2009, N. 96. 2. Oltre alle attività di direzione unitaria e coordinamento generale assicurate dal dipartimento della pubblica sicurezza, per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, forme di coordinamento anche regionale e interregionale degli uffici o reparti di cui al comma 1. 2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 DICEMBRE 2019, N. 171. 2-ter. All'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attività svolta dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree individuate con il decreto previsto dal medesimo articolo, provvede l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché, relativamente alle funzioni ispettive e di controllo per il personale dipendente, ciascun ufficio di livello dirigenziale e, per le funzioni di vigilanza di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il personale medico e tecnico designato anche a livello decentrato.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;208#art-2

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