Art. 12
Patrimonio e risorse finanziarie
In vigore dal 16 dic 2004
1. Le risorse finanziarie sono costituite da:
a) redditi del patrimonio;
b) contributo ordinario dello Stato comprensivo anche delle somme per le spese del personale e per la corresponsione dei compensi ai componenti degli organi a norma dell', comma 4, del decreto legislativo;
c) fondi annualmente assegnati per attuare i progetti e le attività programmate, nel rispetto della direttiva ministeriale di cui al precedente , gravanti sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione;
d) proventi derivanti dalla gestione delle attività, comprese convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per la realizzazione di specifici programmi e obiettivi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-21;313#art-12