Art. 14

Vigilanza

In vigore dal 16 dic 2004
1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto, sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all' del decreto legislativo, nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e dell', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-21;313#art-14

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Vigilanza (Art. 14 Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.) — Testo vigente | Portale Normativo