Art. 15

Norme finali e transitorie

In vigore dal 16 dic 2004
1. L'Istituto si avvale anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione e delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, a norma dell', comma 5, del decreto legislativo. Esso opera in coordinamento e collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), a norma dell'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Tutto il personale in posizione di comando presso l'Istituto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ivi compreso quello comandato all'esito della selezione concorsuale per titoli, di cui al decreto direttoriale del 25 novembre 1998, è confermato a domanda fino all'espletamento dei concorsi previsti dal comma 4. 3. È, inoltre, confermato il personale utilizzato presso l'Istituto nell'anno scolastico 1999-2000, ai sensi dell'articolo 453 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e delle successive norme contrattuali che hanno disciplinato la materia. 4. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'Istituto, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio medesimo e nel rispetto dell', comma 2, lettera c), del decreto legislativo, sono indette le procedure di primo reclutamento. I relativi bandi individuano per ciascuna qualifica i requisiti di partecipazione, le tipologie delle procedure selettive nonché la composizione delle commissioni esaminatrici, fermo restando quanto previsto dall', comma 3. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 va effettuata una specifica valutazione della competenza relativa agli ambiti di attività acquisita durante il servizio prestato presso lo stesso ente; in caso di parità di punteggio è data preferenza al predetto personale. 5. Fino alla data di adozione del regolamento di cui all', continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio. 6. Il consiglio direttivo e il collegio dei revisori del Centro europeo dell'educazione restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'istituto, che deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il segretario del Centro europeo dell'educazione resta in carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'Istituto, che deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui sono individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri De Mauro, Ministro della pubblica istruzione Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardiasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 9

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-21;313#art-15

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Norme finali e transitorie (Art. 15 Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.) — Testo vigente | Portale Normativo