Art. 11

Contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca

In vigore dal 16 dic 2004
1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi nei limiti consentiti dalle proprie risorse di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, dell'apporto di esperti, con contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca. 2. La stipulazione dei contratti di ricerca avviene sulla base dei criteri generali previsti dal consiglio di amministrazione, previa procedura di valutazione comparativa, che accerti il possesso di una adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione ed alla provenienza da qualificati settori del lavoro strettamenti inerenti ai compiti da svolgere. 3. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, assicurando congrui termini per la presentazione delle domande.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-21;313#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo