Art. 10
Personale comandato o collocato fuori ruolo
In vigore dal 16 dic 2004
1. L'Istituto, oltre al personale di cui all', può avvalersi con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle propre disponibilità di bilancio e comunque in numero non superiore a quindici, di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca comandato o collocato fuori ruolo, proveniente dall'amministrazione della pubblica istruzione, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di durata coincidente con quella delle attività cui sono riferiti, non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.
3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti sulla base dei titoli posseduti; la concreta disciplina delle selezioni è dettata dal consiglio di amministrazione con apposita delibarazione di carattere generale.
4. Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento fuori ruolo è valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-21;313#art-10