Art. 13

Associazioni con enti di ricerca e conferimento di incarichi. Convenzioni per specifici progetti

In vigore dal 16 dic 2004
Associazioni con enti di ricerca e conferimento di incarichi. Convenzioni per specifici progetti 1. L'Istituto, per la realizzazione dei fini istituzionali e per l'attuazione di progetti e lo svolgimento di ricerche con essi connesse, può associare alla propria attività enti di ricerca sulla base di convenzioni che disciplinano i diritti e gli obblighi reciproci, la durata dell'associazione e le sue finalità, l'utilizzo del personale dell'Istituto e degli enti, la diffusione e l'eventuale commercializzazione dei risultati. Le convenzioni disciplinano anche i rapporti economici tra l'Istituto e gli enti di ricerca e sono approvate dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, udito il comitato tecnico-scientifico, con motivata deliberazione che indichi le ragioni dell'associazione con altri enti o del conferimento dell'incarico ed i criteri di scelta dell'ente di ricerca. 2. L'Istituto, per le finalità di cui al comma 1, può conferire ad enti di ricerca, aventi particolare esperienza nei settori attinenti ai progetti, incarichi per studi e ricerche e può partecipare a consorzi di ricerca scientifica. 3. L'Istituto può stipulare inoltre, per la realizzazione di specifici progetti, apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, avvalendosi del personale individuato sulla base dei criteri definiti dalle convenzioni stesse. L'onere relativo al trattamento economico è posto a carico dei progetti che costituiscono oggetto delle convenzioni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-21;313#art-13

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Associazioni con enti di ricerca e conferimento di incarichi. Convenzioni per specifici progetti (Art. 13 Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.) — Testo vigente | Portale Normativo