Art. 7

Autonomia regolamentare

In vigore dal 16 dic 2004
1. Il consiglio di amministrazione approva, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all', comma 6, del decreto legislativo, la cui adozione è subordinata al rispetto della procedura ivi prevista. Le eventuali modifiche del regolamento sono adottate con la medesima procedura. 2. Il regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure contrattuali, le forme di controllo interno, sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-21;313#art-7

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Autonomia regolamentare (Art. 7 Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.) — Testo vigente | Portale Normativo