Art. 2
Presidente
In vigore dal 16 dic 2004
1. Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
2. Il presidente, nel rispetto delle priorità strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottata ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo, formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.
3. Il Presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di cui all'.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-21;313#art-2