Art. 5
Consulenza tecnico-scientifica
In vigore dal 16 dic 2004
1. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attività scientifiche. Il comitato fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio medesimo e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.
2. Il Comitato è composto da sette membri, scelti tra professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa, al suo interno, un coordinatore scegliendolo tra i professori universitari.
3. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato tecnico-scientifico, può istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica, individuali o collegiali, composti da non più di tre membri, in relazione a motivate esigenze connesse allo sviluppo di singoli progetti e ad attività o gruppi di progetti ed attività. Essi restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di amministrazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-21;313#art-5