Titolo III
Art. 7
Operazioni censuarie
In vigore dal 2 ago 2000
l. Le operazioni di censimento sono svolte secondo i principi di tempestività, efficienza, riservatezza e qualità, anche con l'ausilio di sistemi informatizzati, in conformità a quanto stabilito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, dalle disposizioni del regolamento e dalle circolari emanate dall'ISTAT ai sensi dell', lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. L'ISTAT definisce il periodo di raccolta dei dati presso le unità di rilevazione. Il calendario della raccolta dei dati con inizio dal mese di ottobre dell'anno 2000, è comunicato ai soggetti di cui all', comma 2, e notificato al pubblico mediante il manifesto di cui all', comma 1.
3. Gli uffici di censimento provvedono alla raccolta, revisione e controllo qualitativo dei questionari di rilevazione del censimento secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT.
4. L'ISTAT, per lo svolgimento dei propri compiti, può affidare fasi della rilevazione censuaria ad enti ed organismi pubblici e privati.
5. L'ISTAT può definire, per alcune particolari unità di rilevazione, procedure differenziate per la raccolta delle informazioni.
6. Al fine di assicurare il buon andamento ed il tempestivo svolgimento delle operazioni censuarie, gli uffici di censimento dei comuni e delle CCIAA predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, rapporti periodici sull'andamento complessivo dell'attività censuaria, in conformità a quanto previsto dalle direttive impartite dall'ISTAT. Detti uffici segnalano al prefetto o al sindaco eventuali disfunzioni o irregolarità riscontrate nel corso delle operazioni censuarie di competenza ai fini dell'attivazione del potere di intervento previsto dal comma 7, ai fini del monitoraggio delle operazioni censuarie, l'ISTAT si avvale, altresì, dell'ufficio di statistica dell'Unioncaniere e delle commissioni tecniche di censimento istituite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del protocollo di intesa di cui all', comma 6, alle quali partecipano anche gli enti che svolgono funzioni amministrative e di programmazione in materia di agricoltura.
7. I prefetti ed i sindaci intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, secondo quanto disposto dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-7