Titolo III

Art. 8

Aggiornamento degli elenchi delle aziende agricole

In vigore dal 2 ago 2000
1. Gli uffici di censimento comunali e provinciali procedono, secondo le modalità indicate dall'ISTAT, alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche ricadenti nel proprio territorio, a partire dallo schedario delle aziende agricole esistente presso l'ISTAT.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-8

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