Titolo IV

Art. 9

Trattamento giuridico ed economico

In vigore dal 2 ago 2000
1. Gli enti incaricati delle operazioni di rilevazione e gli enti incaricati delle funzioni di coordinamento e assistenza tecnica affidano gli incarichi di rilevatore e di coordinatore a personale dipendente. Gli incarichi sono prioritariamente affidati ai dipendenti che abbiano presentato apposita domanda. 2. Ove non sia possibile il ricorso a personale dipendente o questo non sia sufficiente, gli enti di cui al comma 1 possono affidare gli incarichi di rilevatore e di coordinatore a personale non dipendente, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale. 3. Il compenso dei rilevatori e dei coordinatori dipendenti e non dipendenti è determinato dagli enti di cui al comma 1 in base ai criteri contenuti nelle istruzioni diramate dall'ISTAT, nel rispetto del relativo trattamento fiscale e previdenziale, tenendo conto del contributo erogato ai sensi degli . 4. I criteri di cui al comma 3 si estendono, in quanto applicabili, ai coordinatori intercomunali nominati in base al protocollo d'intesa di cui all', comma 6, o in conformità all', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-9

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