Titolo VII

Art. 20

Contributo forfettario

In vigore dal 2 ago 2000
1. Agli organi incaricati di svolgere operazioni censuarie è corrisposto dall'ISTAT un contributo forfettario, onnicomprensivo, determinato in base al numero delle unità censite, alla tipologia delle attività censuarie espletate, alla complessità aziendale ed alla dispersione territoriale. 2. Il contributo di cui al comma 1 è comprensivo anche delle spese di espletamento dei compiti di verifica dei dati e di coordinamento eventualmente affidati agli enti interessati, nonché delle spese di carattere generale che dovranno essere sostenute per l'esecuzione delle operazioni censuarie e del pagamento dei compensi ai rilevatori, ai coordinatori comunali ed ai coordinatori intercomunali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-20

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