Titolo VI
Art. 19
Comunicazione e pubblicità
In vigore dal 2 ago 2000
1. L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute più efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonché l'utilizzazione da parte della collettività dei dati pubblicati.
2. Gli organi censuari promuovono, anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, dandone preventiva informazione all'ISTAT al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attività di cui al comma 1.
3. Il manifesto ufficiale di cui all', comma 1, e gli altri mezzi di informazione e propaganda forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli , comma 1, lettere g) ed i), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-19