Titolo VII

Art. 21

Gestione dei fondi e oneri finanziari

In vigore dal 2 ago 2000
1. L'ISTAT è autorizzato ad erogare agli organi censuari anticipazioni sul contributo forfettario previsto dall', calcolate percentualmente in relazione alla fase di esecuzione dei lavori secondo parametri che verranno definiti in apposite circolari. Il saldo è corrisposto dopo che tali organi avranno ultimato le operazioni censuarie di rispettiva competenza e a seguito dell'esito positivo dei controlli qualitativi effettuati dall'ISTAT. 2. Una quota pari al 5 per cento del contributo di cui al comma 1 è destinata ad incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari di cui all', comma 1, o analoghi istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ed è erogata ai dipendenti degli organi stessi che partecipano direttamente alle operazioni di censimento. Per l'ISTAT l'incremento del fondo per il miglioramento dell'efficienza, correlato alle operazioni censuarie, è fissato in sede di bilancio di previsione e non potrà superare l'importo complessivo di trecento milioni di lire, in ciascuno degli anni 2000 e 2001. 3. Gli enti di cui all', commi 2, 4 e 6, tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione. 4. I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni che saranno appositamente impartite dall'ISTAT. 5. Alla copertura finanziaria delle operazioni censuarie si provvede ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 giugno 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 36
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo