Titolo VI

Art. 16

Segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati

In vigore dal 2 ago 2000
1. Alle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano gli del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Le operazioni di censimento che comportino trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. 3. I responsabili degli uffici di censimento si intendono designati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell' della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, per la tutela della riservatezza dei dati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-16

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