Titolo VI
Art. 17
Fornitura di dati
In vigore dal 2 ago 2000
1. L'ISTAT fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del sistema statistico nazionale, che ne facciano richiesta, i dati, privi dei caratteri anagrafici, relativi alle singole unità di rilevazione per il territorio di rispettiva competenza, nonché i dati relativi ai territori limitrofi che risultino indispensabili per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Per le esigenze di programmazione regionale, l'ISTAT può fornire alle regioni ed alle province autonome che hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi dell' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e che ne facciano richiesta i dati provvisori, relativi alle singole unità di rilevazione. I dati provvisori rilasciati possono essere utilizzati unicamente per elaborazioni statistiche di interesse esclusivo interno dell'amministrazione, ente ed organismo cui l'ufficio di statistica appartiene.
2. La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici od altri sistemi concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e la fornitura.
Tale rimborso non potrà superare gli importi eventualmente indicati dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. L'ufficio di statistica è responsabile della conservazione dei dati forniti dall'ISTAT e adotta le misure necessarie per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio è fatto divieto di fornire gli stessi dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-17