Titolo II
Art. 5
Questionari del censimento
In vigore dal 2 ago 2000
l. Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte mediante appositi questionari predisposti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che fornisce i modelli e gli altri stampati necessari per la rilevazione.
2. È fatto divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-5